Art. 16.
(Comitato di gestione provvisoria del Parco).

      1. Nelle more dell'approvazione dello statuto e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Parco è costituito un comitato di gestione provvisoria del Parco, composto dal presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le seguenti modalità:

          a) un rappresentante della Regione siciliana su designazione del presidente della regione stessa;

          b) un rappresentante dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, e per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con gli altri Ministri;

          c) un rappresentante delle province aderenti all'Ente Parco, su designazione delle medesime;

 

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          d) un rappresentante dei comuni facenti parte del territorio del Parco, su designazione dei medesimi.

      2. Il comitato, che dura in carica per un periodo massimo di quattro mesi, esercita i poteri di indirizzo, controllo e gestione necessari per il funzionamento del Parco, esclusa l'adozione degli atti fondamentali.